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Martedì, 21 Novembre, 2017
regime Iva dello split payment

La circolare 27/E del 7 novembre 2017 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dello split payment (si vedano sull’argomento le ns. Circolari n. 1/2015 del 7/1/2015, n. 15/2015 del 4/2/2015, n. 32/2015 del 21/4/2015 e n. 35/2015 del 7/5/2015, n. 43/2017 dell’11/5/2017 e n. 60/2017 dell’11/7/2017), specificando le seguenti cause di esclusione dall’applicazione del regime in oggetto:

 

  • operazioni per cui viene applicato il regime dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) quali, ad esempio, i servizi di pulizia, quelli resi nell’ambito dei subappalti del settore edile o della cessione di rottami di ferro; viene specificato che, se la prestazione è effettuata in favore della pubblica amministrazione e la stessa agisca quale soggetto non passivo d’imposta ai fini Iva, il reverse charge non può essere applicato, e si rientra nel regime dello split payment;
  • operazioni prestate nell’ambito di regimi Iva speciali (quali quello dell’editoria, il regime del margine, il regime previsto per le agenzie di viaggio, il regime forfetario per l’agricoltura, quello adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche); viene specificato che tali regimi Iva speciali prevalgono sul regime dello split payment;
  • operazioni effettuate in presenza di dichiarazioni di intento;
  • operazioni certificate con documenti diversi dalla fattura, come lo scontrino fiscale, la ricevuta fiscale o la fattura semplificata.

 

Da ultimo, viene chiarito che lo split payment si applica anche ai soggetti che si trovano in regime Iva per cassa.

regime Iva dello split payment | Studio Associato Manazza Putortì

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