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Giovedì, 4 Giugno, 2015
Cedolare secca sulle locazioni – Sentenza CTP Milano

Abbiamo trattato nelle ns. circolari del 29/12/2010, 11/4/2011 e 21/4/2011 l’argomento del regime della c.d. “cedolare secca”, ovvero l’imposta sostitutiva sui canoni di locazione relativi a immobili abitativi locati da privati

 

Un recentissima sentenza della la Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 3529/25/15) stabilisce che il regime è opzionabile anche se il conduttore è una società.

L’unica circostanza che conta per l’applicabilità della cedolare secca, ai fini della validità dell’opzione, è che il locatore sia una persona fisica e che la locazione abbia finalità abitativa.

 

Quindi, tra le altre conseguenze, anche qualora l’opzione per la cedolare secca riguardi la locazione a una persona giuridica, resta valida l’esenzione dall’imposta di registro (prevista dalla norma quando si applica l’imposta sostitutiva).

 

La sentenza è rilevante perché si pone in totale contrasto con la circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E/2011, per la quale la cedolare non è applicabile ai contratti di locazione «conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti».
I giudici di primo grado evidenziano infatti come la circolare 26/E/2011 non trovi fondamento nel dettato normativo e costituisca, in ogni caso, un parere non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici).

Infatti la legge prevede che solo il locatore debba essere persona fisica, nulla specificando con riguardo al conduttore che, pertanto, può legittimamente essere una società.