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Giovedì, 15 Gennaio, 2015
Applicazione dell’IVA in reverse charge

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23/12/2014, n. 190) ha previsto, a partire dall’1/1/2015, l’estensione del meccanismo di applicazione dell’IVA mediante inversione contabile (c.d. reverse charge) alle seguenti operazioni:

 

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento effettuate nel settore edile (queste prestazioni non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio, mentre pare non rilevare il fatto che siano rese al proprietario, all’appaltatore o al subappaltatore).

 

- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, di certificati relativi all’energia e al gas, nonché cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi – rivenditori.

 

- cessioni di bancali di legno (i cosiddetti pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, come previsto dalla modifica apportata al settimo comma dell’articolo 74 del DPR 633/1972.
 

La previsione che dispone l’applicazione dell’inversione contabile anche per le forniture di beni alle imprese della grande distribuzione (GDO) necessita di una specifica deroga comunitaria ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112 e dunque non ne è prevista l’immediata applicabilità.