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Lunedì, 20 Gennaio, 2025
Legge di Bilancio 2025 – Rivalutazione e affrancamento valore partecipazioni e terreni

con la nostra circolare n. 43/2024 del 2/12/2024 avevamo segnalato come la normativa in oggetto, che permette di affrancare il valore corrente di quote e terreni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva e che ha avuto innumerevoli proroghe e riproposizioni (da ultimo quella scaduta lo scorso 30/11/2024), è ora prevista a regime.

Dunque possono essere effettuate le predette rivalutazioni di quote di partecipazione e terreni:

  • posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno in cui la rivalutazione avviene;
  • in base al valore determinato in base a una perizia di stima di un professionista abilitato, redatta e asseverata entro il 30 novembre di ciascun anno;
  • versando l’imposta sostitutiva del 18% (non del 16% come previsto nell’originario DDL), per l’intero ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle 3 rate annuali di pari importo.

 

Potranno fruire della possibilità di rivalutazione le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ex art. 67, comma 1, lett. da a) a c-bis), Tuir.

 

È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% in 3 rate annuali di pari importo entro rispettivamente, il 30 novembre dell’anno in cui avviene l’affrancamento, il 30 novembre del primo anno successivo ed il 30 novembre del secondo anno successivo.

Le rate sono maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 30 novembre.

 

Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti, non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.

In caso di nuova rideterminazione che comporta una diminuzione del valore della partecipazione, l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stato possibile scomputare dalla nuova imposta sostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.

L’assunzione del valore rivalutato in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi.

 

Si segnala che la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E/2015 ha evidenziato che può essere assunto come valore iniziale quello determinato sulla base della perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla cessione, attesa l’assenza di limitazioni di legge in proposito, mentre la sentenza della Corte di Cassazione n. 7037/2018 del 21/3/2018 ha stabilito che, se il contribuente opta per la rivalutazione, predisponendo la perizia giurata e adempiendo al pagamento dell’imposta sostitutiva, è legittimato a vendere il bene anche ad un prezzo inferiore a quello periziato.