la Legge 207/2024, c.d. Legge di Bilancio per il 2025, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024 e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Tra i provvedimenti in ambito fiscale, è prevista un’agevolazione consistente nella riduzione di 4 punti percentuali della aliquota Ires, che quindi passa dal 24% al 20%, per le società di capitali e gli enti commerciali che non distribuiscono, almeno in parte, gli utili e investono in beni strumentali.
Dato che l’agevolazione riguarda l’IRES, sono escluse le imprese individuali e le società di persone.
La riduzione dell’aliquota non si applica inoltre alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo successivo a quello in corso al 31/2/2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Per ottenere il beneficio occorre contemporaneamente realizzare i due seguenti presupposti:
- è necessario procedere all’accantonamento in apposita riserva dell’80% dell’utile netto relativo al periodo d’imposta chiuso al 31/12/2024;
- è necessario che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui al punto precedente e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31/12/2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi con i requisiti dei piani di Industria 4.0 e 5.0, realizzati entro il 31/10/2026. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a Euro 20.000.
La riduzione dell'aliquota spetta inoltre a condizione che nel periodo successivo a quello in corso al 31/12/2024:
- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo in corso al 31/12/2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l’impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31/12/2024 o in quello successivo.
Da ultimo, le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
- nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024;
- nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.