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Martedì, 3 Maggio, 2016
Vendite nei confronti di esportatori abituali

La sentenza n. 5852/2016 della Corte di Cassazione, depositata il 24/3/2016, ha chiarito che il soggetto che, in assenza di altre operazioni, effettua solo cessioni nei confronti di esportatori abituali, non diventa a sua volta esportatore abituale e non matura pertanto alcun plafond per effettuare acquisti in sospensione Iva.

Solo gli esportatori abituali, in presenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, possono effettuare acquisti in sospensione Iva; dunque le cessioni in base alla lettera c) dell’articolo 8, del Dpr 633/1972 effettuate a favore di esportatori abituali, anche se non imponibili, non alimentano il plafond Iva del soggetto cedente.

In particolare, la Corte rimarca che:

- Gli acquisti in sospensione Iva sono consentiti soltanto agli esportatori abituali, ovvero a coloro che effettuano esportazioni in base all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), operazioni agli articoli 8-bis e 9 del Dpr 633/72 e operazioni intracomunitarie di cui al Dl 331/1993, sempre che l’ammontare di tali operazioni nell’anno precedente sia superiore al 10% del volume di affari e nei limiti del totale degli importi di tali cessioni e prestazioni.

- La lettera c) dell’articolo 8 del Dpr 633/72, che pure considera non imponibili anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali, non è contemplato tra le operazioni in grado di alimentare il plafond Iva, previsto solo per le operazioni alle lettere a) e b) del predetto articolo 8.