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Venerdì, 10 Gennaio, 2014
Utilizzo in compensazione credito Iva 2013

Dal 1° gennaio 2014 è possibile utilizzare in compensazione il credito 2013 scaturente dalla dichiarazione annuale IVA. Ai sensi del DL 78/2010, i crediti tributari possono essere compensati solo se non vi sono debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad € 1.500; il mancato rispetto di tale norma sarà punito con una  sanzione è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

Si  ricordano di seguito le regole per l’utilizzo dei crediti IVA:

  1. È possibile utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2013 dal 1° gennaio 2014 per importi non superiori a € 5.000, indipendentemente dall’importo complessivo del credito, senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione e, potendo utilizzare per il versamento con F24 sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.
  2. È possibile utilizzare in compensazione il credito Iva annuale per importi superiori a € 5.000, non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva. Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale non vistato e pertanto per importi inferiori a € 15.000, potranno essere trasmessi tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), o utilizzando un sistema di home o remote banking. Il credito IVA annuale deve essere “vistato” da parte del professionista quando, superando l’importo complessivo di € 15.000, vuole essere utilizzato nel suo intero ammontare. Solo in caso di credito vistato gli F24 contenti gli utilizzi in compensazione dovranno essere trasmessi unicamente dall’intermediario abilitato.
  3. Si precisa che restano liberi gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente (a esempio credito Iva dell’anno 2013 risultante dalla dichiarazione Iva 2014 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2014), mentre devono essere conteggiate nel limite le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente.
  4. Il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2012, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale è utilizzabile fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2014 relativa all’anno 2013, ovvero fino al momento in cui il credito residuo non confluisca nella prossima dichiarazione rigenerandosi, facendo attenzione a non superare il limite di € 15.000, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2012 non sia stata “vistata”.