titolo

Martedì, 7 Novembre, 2017
Trattamento Fine Mandato Amministratore – Rinuncia

La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 124 del 13/10/2017 interviene sulle modalità di trattamento in ambito fiscale dell’eventuale rinuncia degli amministratori alle somme dovute per trattamento di fine mandato (TFM), distinguendo la posizione dell’amministratore socio da quella dell’amministratore non socio, illustrando le due casistiche che seguono:

  • Per l’amministratore socio che rinuncia emerge un reddito da “incasso giuridicopari alla somma accantonata dalla società che non verrà erogata (tesi già sostenuta dalla AdE con Circolare n. 73/1994 e dalla Corte di cassazione con le pronunce n. 26842/2014 e n. 1335/2016), con obbligo, per la società, dell’applicazione della ritenuta Irpef; tale tesi deriva dalla considerazione per cui con la rinuncia il socio amministratore ottiene un arricchimento patrimoniale costituito dall’incremento del costo della partecipazione. Per la società la rinuncia non rileva come sopravvenienza, dato che la rinuncia eseguita dal socio è considerata apporto di capitale; peraltro la speciale previsione di cui all’articolo 88, comma 4 bis del Tuir (che rende tassabile in capo alla società l’eventuale differenza tra valore del credito e valore del debito) non può mai verificarsi, dato che credito e debito si equivalgono sempre; proprio in virtù di tale considerazione, la risoluzione sostiene l’inutilità della dichiarazione sostitutiva di notorietà per certificare l’entità del credito.
  • Se l’amministratore rinunziante non è socio, per lo stesso non si ha alcun “incasso giuridico (dunque non deve essere operata alcuna ritenuta d’acconto da parte della società); di contro, per la società, si realizza una sopravvenienza attiva tassabile.