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Lunedì, 16 Febbraio, 2015
Trattamento di Fine Rapporto

La Legge di Stabilità 2015 prevede la possibilità da parte dei dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto, inclusa la parte eventualmente destinata ai fondi pensione; Tale opzione è consentita, in via sperimentale, per le retribuzioni spettanti tra l’1/3/2015 e il 30/6/2018.

L’importo erogato non sarà soggetto alla tassazione separata normalmente prevista per il TFR ma a quella ordinaria, dunque con un maggiore carico fiscale per il dipendente; inoltre, se le somme corrisposte non rileveranno ai fini del cd. «bonus 80 euro», saranno considerate per le detrazioni e le altre agevolazioni. L’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile fino al 30/6/2018.

La normativa in esame estende, con modalità differenti a secondo che l’impresa abbia in carico meno di 50 addetti, oppure 50 o più addetti, all’anticipazione del TFR le misure già previste per la destinazione del Tfr ai fondi pensioni o al Fondo Inps, ex art. 1, co. 755, L.296/2006, ovvero:

- deducibilità, dal reddito d’impresa, di un importo pari al 4% del Tfr erogato in busta paga, aumentato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti;

- esonero dal versamento del contributo pari allo 0,20% al fondo di garanzia, previsto dall’art. 2,

L. 29.5.1982, n. 297, nella stessa percentuale di Tfr corrisposto in busta paga;

- riduzione degli oneri impropri, nella misura dello 0,28%.

Considerato come molte imprese si trovino in una situazione finanziaria precaria, le stesse, al fine di potere fare fronte all’eventuale erogazione del TFR in busta paga, potranno accedere ad un finanziamento assistito da fondo di garanzia istituito presso l'Inps; Le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia sono disciplinati con apposito D.P.C.M.