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Venerdì, 8 Gennaio, 2016
Trasferimento di azienda - Debiti erariali pregressi

Dallo scorso 1° gennaio sono entrate in vigore le previsioni di cui al D.Lgs. 158/15 circa i debiti pregressi erariali relativi alle aziende trasferite.

Di seguito i punti principali della nuova normativa:

- La responsabilità solidale opera in tutte le ipotesi di trasferimento della proprietà dell'azienda (compravendita, donazione, conferimento, eccetera); il soggetto che subentra risponde dei debiti tributari del precedente titolare.

- Il soggetto subetrante risponde in solito con l'alienante di imposte e sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni di epoca anteriore.

- La tutela per il soggetto subentrante è rappresentata dal fatto che l'amministrazione finanziaria deve escutere preventivamente l'obbligato principale (alienante), e che il subentrante risponde nel limite del valore indicato nell'atto di acquisizione dell'azienda.

- Il soggetto subentrante può chiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti in capo al cedente che, se negativo (ovvero in assenza di risposta da parte dell'ufficio compentente), lo libera senza alcuna limitazione.

- Le limitazioni di responsabilità non operano se il trasferimento è attuato in frode ai crediti tributari, ancorchè esso sia avvenuto attraverso frazionamento dei singoli beni; la frode si presume, salvo prova contraria, quando è effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.