titolo

Martedì, 10 Luglio, 2018
Trasferimento della residenza all’estero

La sentenza della Corte di Cassazione n.16634/2018 ha chiarito che i soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente devono considerarsi in ogni caso residenti in Italia, con la conseguenza che, ai fini delle imposte sui redditi, “il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano”.

 

Ciò vale anche quando la situazione fattuale mostri un chiaro trasferimento della dimora abituale e del centro degli interessi vitali all’estero; si tratta quindi di una presunzione assoluta.

 

La Corte di Cassazione ribadisce peraltro una posizione già espressa in precedenti sentenze (n. 21970/2015, n. 677/2015 e n. 9139/2006) e impone quindi ai contribuenti particolare attenzione, affinché, unitamente all’iscrizione presso l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero, non venga sottovalutata la necessità dell’ulteriore adempimento rappresentato dalla cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente presso il Comune, che, pur avendo carattere formale, è sostanziale nei rapporti del soggetto con l’erario italiano.