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Giovedì, 23 Luglio, 2020
Trasferimenti immobiliari a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione

le Risposte a Interpello dell’Agenzia delle Entrate del 7 luglio 2020, n. 203 e n. 204, hanno analizzato le condizioni di applicabilità delle agevolazioni nel settore dell’edilizia previste dall’articolo 7 del D.L. 34/2019 che prevedono, con scadenza al 31 dicembre 2021, l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ai trasferimenti, anche esenti da Iva, di interi fabbricati.

 

Viene chiarito che le agevolazioni in oggetto trovano applicazione anche per l’acquisto di un fabbricato non intero, purché la parte esclusa sia molto ridotta rispetto alla cubatura totale; nel caso esaminato, sono stati ritenuti sussistenti i requisiti dell’acquisto dell’edificio “intero” anche se dall’acquisto sono stati esclusi 174 mc su un totale della volumetria del fabbricato di 1.584 mc.

 

Si ricorda che il beneficio si applica:

- a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;

- a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, l’impresa acquirente provveda alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente, oppure alla manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;

- a condizione che il fabbricato sia successivamente venduto, anche frazionatamente, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo edificio;

- a condizione che la ricostruzione o la ristrutturazione avvengano conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.

 

Viene infine chiarito che l’agevolazione descritta non può trovare applicazione ove l’acquirente sia una società di gestione di un fondo immobiliare,