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Venerdì, 13 Dicembre, 2019
Start up innovative

il D.M. 30/8/2019 del Ministero dello Sviluppo economico, ha previsto, in merito alla disciplina in oggetto, molteplici novità, riguardanti i soggetti beneficiari, i piani d’impresa ammissibili, le spese, le misure delle agevolazioni, l’istruttoria delle domande ed i criteri ai fini dell’erogazione del finanziamento agevolato.

In particolare, per quanto riguarda i finanziamenti agevolati, è previsto quanto segue:

  • Il finanziamento agevolato, senza interessi, può essere pari all’80% delle spese ammissibili;
  • Se la compagine sociale è interamente costituita da giovani non sopra i 35 anni e/o da donne, o da almeno un esperto, il finanziamento può essere pari al 90% delle spese ammissibili;
  • Il finanziamento agevolato può avere una durata massima di dieci anni.

I criteri di valutazione per l’accesso ai finanziamenti devono ora riguardare l’adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale; il carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l’impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo mercato individuato; la fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento.

Sono state variate anche le modalità della richiesta dell’erogazione, che deve essere effettuata in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 10% delle spese ammesse; ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; ogni erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa.

E’ infine previsto che il beneficiario possa chiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.