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Martedì, 20 Giugno, 2017
Stampa dei libri e dei registri contabili e fiscali

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10/4/2017 ha chiarito che l’anticipazione del termine per la trasmissione della dichiarazione Iva (per il 2017 al 28 febbraio, dal 2018 al 30 aprile) non determina una analoga anticipazione del termine per la stampa dei registri Iva e di conservazione elettronica dei documenti e registri rilevanti ai fini del predetto tributo, come al contrario segnalato nella nostra circolare n. 27/2017 del 17/3/2017.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito definitivamente che «il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva siano disallineati»; è stato altresì chiarito che «in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile».

Peraltro deve essere sottolineato che quest’anno il termine predetto varia a seconda dei soggetti; l’ordinario termine di invio della dichiarazione dei redditi generalmente posto al 30 settembre (che quest’anno è al 2 ottobre per le festività), è fissato al 16 ottobre (essendo il 15 ottobre domenica) per tutti i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

I tre mesi successivi, pertanto, scadono, rispettivamente, il 2 gennaio ed il 16 gennaio 2018.