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Martedì, 14 Novembre, 2017
Sponsorizzazione a associazioni sportive dilettantistiche

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21333 depositata il 14/9/2017 ha confermato l’orientamento (già espresso nelle ordinanze n. 7202/17 e 5720/2016) secondo cui le somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche entro i 200mila euro sono spese di pubblicità deducibili interamente nell’anno.

L’articolo 90 della legge n. 289/2002 ha infatti previsto che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità, nel limite annuo di 200mila euro; a parere della Corte di Cassazione la predetta previsione normativa rappresenta una presunzione legale assoluta voluta dal legislatore con la conseguenza che non occorre, per il soggetto erogante, dimostrare l’inerenza di tali oneri

Non sarebbe quindi consentito all’Agenzia delle Entrate contestare la deducibilità delle spese di sponsorizzazione a associazioni dilettantistiche sulla base, ad esempio, della bassa notorietà dell’associazione sponsorizzata, o di un’ipotizzata sproporzione tra la prestazione e l’importo erogato (e quindi l’antieconomicità della sponsorizzazione), dato che è la legge a classificare tali spese come inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale, senza che sia necessario alcun riscontro in tal senso, introducendo una presunzione assoluta circa la natura di tali spese.

Ai fini della deducibilità occorre quindi che:

  • i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o del prodotto dell’impresa;
  • l’ente sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica che si impegni a promuovere l’immagine o il prodotto dell’impresa;
  • l’attività promozionale (apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni nella struttura sportiva, ecc.) sia stata concretamente effettuata;