nel corso del programma “Speciale Telefisco 2023”, sono stati posti all’Agenzia delle Entrate, tra gli altri, quesiti riguardanti il caso in cui un fornitore emetta fatture non imponibili per un ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione di intento, sia pure nel limite del plafond disponibile, e il tema del termine per la registrazione della rettifica relativa a una nota di variazione.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora l’esportatore abituale riceva una fattura non imponibile per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore, incorre nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, anche se l’importo della fattura ricevuta sia comunque contenuto nel limite del proprio plafond disponibile.
L’Agenzia ha poi chiarito i termini estro i quali debba avvenire la rettifica della detrazione effettuata in caso di note di variazione. Infatti, se è chiaro il termine ultimo entro il quale il cedente/prestatore può rettificare il suo debito Iva in diminuzione, dato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione, non è altrettanto chiaro il termine entro il quale il cessionario/committente che riceve la nota deve provvedere alla rettifica in diminuzione della detrazione precedentemente effettuata.
Con la citata risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che quando il fornitore emette la nota di credito nel sistema di interscambio delle fatture elettroniche, il cliente ha l’obbligo di darne rilievo. Dal punto di vista operativo, il cessionario/committente può annotare la nota in diminuzione nel registro degli acquisti o, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse, al fine di far emergere l’Iva a debito. Il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa e scade il giorno 15 del mese successivo.