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Giovedì, 14 Giugno, 2018
Soggettività IMU in caso di risoluzione del contratto di leasing immobiliare

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza n. 1194/2018, depositata il 20/3/2018, ha chiarito che gli immobili concessi in locazione finanziaria, ai fini IMU, vengono rimessi nella soggettività passiva della società di leasing (proprietaria) al momento della risoluzione del contratto, a prescindere dalla data della loro effettiva riconsegna e dunque della riacquisizione del bene nella disponibilità del concedente.

 

La questione sottoposta alla citata Commissione è quella di stabilire a partire da quale data la società di leasing concedente viene a riassumere la soggettività passiva ai fini IMU, in presenza di inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria.

 

Nel caso in cui si verifichi un disallineamento tra il momento di risoluzione del contratto e quello della riconsegna fisica del bene immobile al locatore (si pensi al caso in cui l’insolvenza dell’utilizzatore si accompagni all’avvio di una procedura concorsuale, circostanza che usualmente provoca ritardi nella reimmissione in possesso della concedente, rispetto al momento in cui si è verificata la risoluzione per inadempimento) si pone il problema se il trasferimento dell’obbligazione IMU avvenga solo dopo che gli immobili vengano materialmente riconsegnati dal conduttore, oppure già al momento della risoluzione del contratto, per effetto dell’inadempimento del conduttore.

 

La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con la sentenza citata, ha aderito a tale ultima tesi, segnalando come il presupposto della soggettività all’imposta IMU sia rappresentato dalla mera titolarità formale del bene immobile, senza che rilevi in alcun modo l’effettiva disponibilità dell’immobile stesso.