titolo

Lunedì, 1 Giugno, 2015
Società cancellate – debiti erariali – responsabilità liquidatori e soci

Si è già trattato l’argomento in oggetto nelle nostre Circolari n. 77 del 10/11/2014 e 10 del 21/1/2015;

Uno dei punti controversi della nuova normativa era la decorrenza delle nuove disposizioni; se cioè si trattasse di modifiche aventi natura procedimentale (nel qual caso la norma avrebbe efficacia retroattiva), o di norme che incidono sul diritto di difesa del contribuente (nel qual caso sarebbero  applicabili solo dal 13/12/2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014).

 

La C.M. 30/12/2014, n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate, nel fornire spiegazioni in merito al Decreto

di semplificazioni fiscali, ha sostenuto che la modifica recata dall’art. 28, co. 4 all’art. 2495, c.c. abbia valenza procedurale. Di conseguenza, la norma secondo cui l’estinzione della società produce effetti, ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese avrebbe efficacia retroattiva.

 

Al contrario, però, La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743/2015, è intervenuta sulla corretta interpretazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 in vigore dal 13 dicembre 2014 in tema di responsabilità dei liquidatori di società per obbligazioni tributarie non ancora estinte, chiarendo come la norma abbia valenza sostanziale, smentendo il contenuto della citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza si è esclusa la retroattività della stessa facendo si che la possibilità di accertare le società estinte entro i 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese si applichi solo a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni fiscali, ossia dal 13 dicembre 2014.