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Mercoledì, 21 Gennaio, 2015
Società cancellate – debiti erariali

Si è già trattato l’argomento in oggetto nella nostra Circolare n. 77 del 10/11/2014; con la presente si intende offrire un quadro maggiormente esaustivo della situazione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 (cd. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Ai sensi dell’articolo 2495, comma 2, c.c., dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società, se sono residuate posizioni debitorie, l’estinzione resta efficace, e i creditori insoddisfatti possono rivalersi sui liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa degli stessi, e sui soci, nel limite degli importi dagli stessi riscossi in base al bilancio finale di liquidazione.
Esiste però un particolare regime di responsabilità per i debiti tributari, recentemente modificato dall’articolo 28 del D.Lgs. 175/2014; da una parte posticipando l’effetto dell’estinzione della società, ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, a 5 anni dalla formale cancellazione dal Registro delle imprese; dall'altra, estendendo il regime di responsabilità a tutti i tributi, e introducendo l’inversione dell’onere della prova nella chiamata in causa di liquidatori e soci.

Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 175/2014, una volta intervenuta la cancellazione dal Registro delle imprese, i liquidatori erano chiamati a rispondere se in fase di liquidazione pagavano crediti di ordine inferiore a quelli tributari, ovvero assegnavano beni o denaro ai soci senza aver soddisfatto prima i crediti erariali. La responsabilità era estesa anche agli amministratori, se in presenza di una causa di scioglimento non provvedevano alla messa in liquidazione della società, ovvero commettessero nel biennio antecedente alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione o atti di occultamento di attività sociali Infine i soci erano responsabili limitatamente al denaro e ai beni ricevuti dagli amministratori nel corso degli ultimi 2 periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, o dal liquidatore durante la liquidazione.

In presenza di tale, previgente, disciplina, l’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese implicava delle difficoltà di recupero per l’erario, per i seguenti motivi:

- la cancellazione dal Registro imprese comportava che tutti gli atti – avvisi di accertamento o cartelle di pagamento – intestati alla società estinta e notificati in data successiva all’estinzione fossero nulli.

- qualora in presenza di debiti erariali, il liquidatore avesse proceduto comunque, approvato il bilancio finale di liquidazione contenente il relativo debito non soddisfatto, alla richiesta di cancellazione, era comunque difficile per l’erario chiamare a rispondere il liquidatore stesso, dovendone dimostrare la negligenza circa il soddisfacimento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari, o l’esecuzione di assegnazioni di beni ai soci in luogo della soddisfazione dei crediti medesimi.

- i liquidatori (e eventualmente gli amministratori e i soci) potevano essere chiamati a rispondere solo per i debiti relativi alle imposte dirette e non per quelli di natura diversa, quali l’Iva o l’Irap.

Il “Decreto Semplificazioni”, modifica profondamente la normativa sopra illustrata:

-  viene previsto che unicamente con riguardo ai rapporti con l’erario, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese. Dunque, nonostante la predetta cancellazione, l’amministrazione finanziaria potrà continuare comunque nei successivi cinque anni a notificare avvisi bonari, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ecc., intestati al soggetto estinto, e tali atti risulteranno pienamente efficaci.

- La posticipazione degli effetti della cancellazione vale anche ai fini del contenzioso, dunque un soggetto estinto viene “resuscitato” e legittimato a stare in giudizio.

- si pone quindi il problema di comunicare all’erario, estinta la società, la sede presso cui l’erario stesso notifichi i propri provvedimenti. Tale sede non potrà che coincidere con quella dei soggetti potenzialmente interessati alle iniziative dell’erario, ovvero liquidatori e/o soci, i quali devono potere essere messi a conoscenza di azioni che potrebbero riguardarli personalmente.

- in precedenza la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci riguardava unicamente il mancato soddisfacimento di debiti relativi alle imposte dirette, mentre ora riguarda tutti i tipi di imposte (compresa l’IVA).

- se in precedenza i liquidatori erano chiamati a rispondere in proprio se pagavano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnavano beni o denaro ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari, ora i liquidatori sono chiamati a rispondere se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. E’ stata introdotta quindi un’inversione dell’onere della prova tale per cui, se insoddisfatto, il Fisco matura un credito di natura civile da far valere direttamente nei confronti dei liquidatori a mezzo di un avviso di accertamento che si limiterà ad indicare i riferimenti al debito definitivo non soddisfatto (starà poi al liquidatore dover dimostrare che, in presenza di detto credito, non si è proceduto né all'assegnazione di beni ai soci e agli associati né al soddisfacimento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari).

 

 

- Il regime di responsabilità dei liquidatori è esteso anche agli amministratori che abbiano compiuto nel corso degli ultimi 2 periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione, ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili, con onere di fornire la prova contraria in sede di giudizio.

La norma nulla dispone in relazione alla decorrenza delle nuove disposizioninon trattandosi di modifiche aventi natura procedimentale, ma di norme che incidono sul diritto di difesa del contribuente, dovrebbero essere applicabili solo dal 13/12/2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014), ma non si può escludere che l’erario consideri le nuove norme applicabili anche nei confronti delle società già cancellate.