titolo

Martedì, 1 Aprile, 2014
Semplificazione negli adempimenti correlati alle operazioni poste in essere con San Marino

PREMESSA

Negli ultimi mesi si è assistito all'emanazione di alcuni provvedimenti, volti ad introdurre semplificazioni in ambito fiscale, che hanno riguardato, tra l'altro, anche alcuni degli adempimenti correlati alle operazioni poste in essere con la Repubblica di San Marino. In particolare, una nuova modalità di comunicazione relativa alle operazioni di acquisto di beni con San Marino che deve essere fatta dal cessionario italiano all'Ufficio delle Entrate per l'avvenuta annotazione della fattura senza addebito Iva nei registri Iva vendite e acquisti utilizzando il modello polivalente e l'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list"). Per fare il punto della situazione, si espone di seguito la disciplina Iva che regola le operazioni con questo paese e gli adempimenti contabili e fiscali correlati.

OPERAZIONI CON SAN MARINO - QUADRO GENERALE IVA

Lo Stato di San Marino, non fa parte del "territorio della Comunità", come definito dall'art. 7, co. 1, lett. b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, quindi, deve essere considerato uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti, come, ad esempio, la Svizzera o la Norvegia. Rispetto agli altri Paesi extracomunitari, tuttavia, la Repubblica di San Marino presenta la peculiarità di non possedere frontiere doganali di confine con l'Italia e con l'Unione europea, sulla base dell'accordo interinale di buon vicinato siglato con la Repubblica Italiana il 31 marzo 1939 e dell'accordo di cooperazione unione doganale firmato con l'Unione europea il 16 dicembre 1991. La mancanza delle "frontiere doganali/fiscali" ha da sempre influenzato l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nelle operazioni di scambio con questo Paese. Queste considerazioni servono per comprendere come l'applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvere l'imposta nelle operazioni in cui il cedente o prestatore sia sammarinese, si presenti oltremodo articolato. Precisamente, per quanto attiene le cessioni di beni, la normativa di riferimento è l'art. 71, D.P.R. 633/1972 e il D.M. 24 dicembre 1993 un regolamento, quest'ultimo, che mutua gli stessi principi previsti per le cessioni e gli acquisti di merci tra soggetti residenti in Paesi dell'Unione europea, mentre per le prestazioni di servizi, valgono le stesse disposizioni previste nei rapporti con soggetti extracomunitari. L'unica peculiarità riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate da tenere presente nelle prestazioni di servizi rispetto agli altri Paesi extracomunitari, attiene la possibilità di integrare direttamente la fattura del prestatore sammarinese, anziché procedere all'autofatturazione e, quindi, alla doppia annotazione nel registro Iva delle fatture emesse e degli acquisti. Restano tuttavia ferme le regole generali sull'effettuazione delle operazioni; pertanto, se prima di ricevere la "fattura sammarinese" l'imposta fosse considerata esigibile, l'operatore economico italiano dovrebbe provvedere ad autofatturarsi e ad assolvere l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

ACQUISTI di BENI da SAN MARINO

Le cessioni da parte di soggetti passivi sammarinesi in favore di soggetti passivi italiani di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino seguono le procedure indicate dal D.M. 24 dicembre 1993, il quale non ha subito alcuna modifica; per cui valgono le "vecchie" regole ivi stabilite. Gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino effettuati da soggetti passivi italiani possono essere fatturati con due distinte procedure: con addebito d'imposta e senza addebito d'imposta. Le vendite effettuate nel territorio di San Marino, nei confronti di privati consumatori italiani, sono invece soggette ad imposta locale.

ACQUISTO di BENI da SAN MARINO e RELATIVA IMPOSTA

Acquisto di beni da San Marino

Applicazione dell'imposta

Da soggetti passivi

Previsto due procedure alternative:
- con addebito d'imposta Iva
- senza addebito d'imposta Iva

Da privati

Operazioni soggette ad imposta locale (San Marino)

Addebito con Iva

Nel caso di addebito dell'Iva, il cedente sammarinese deve emettere fattura in quattro copie sulle quali è tenuto a indicare: il proprio numero di identificazione; la partita Iva dell'acquirente; l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario italiano. Le fatture, unitamente ad un elenco riepilogativo in quattro esemplari, devono poi essere presentate all'Ufficio tributario sammarinese, al quale va versata anche la relativa Iva. L'Ufficio tributario sammarinese provvede a riversare l'imposta all'Ufficio Iva di Pesaro e restituisce la fattura originale, perforata con datario e timbro a secco, all'operatore sammarinese che, a sua volta, provvede a ritornarla all'operatore italiano. L'acquirente italiano deve: annotare la fattura ricevuta nel registro Iva acquisti; operare la detrazione dell'imposta (pur nei limiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 19 e segg., D.P.R. 633/1972). Per poter operare la detrazione dell'imposta occorre che sulla fattura ricevuta siano presenti i timbri e le annotazioni dell'Ufficio tributario sammarinese e dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

N.B.: il cessionario italiano non è tenuto a compilare il modello INTRA 2-bis in quanto a tale adempimento provvede l'Ufficio tributario di San Marino.

Senza addebito di Iva

Nel caso di acquisti di beni senza addebito di Iva, l'art. 16, D.M. 24 dicembre 1993 stabilisce l'obbligo di utilizzare l'esemplare della fattura "originale" inviata dal sammarinese (in questo caso l'originale della fattura è quello vidimato unicamente dall'Ufficio tributario), anziché emettere autofattura: al pari dei documenti ricevuti per operazioni intracomunitarie, l'acquirente italiano dovrà quindi indicare su di essa l'imposta dovuta e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse, sia sul registro delle fatture di acquisto, con distinta numerazione in riferimento alle fatture di vendita e di acquisto fino a quel momento registrate. Nel caso in cui non ci sia addebito dell'Iva, l'operatore sammarinese: 1. emette fattura in tre esemplari indicando il proprio codice identificativo e la partita Iva del cessionario italiano; 2. presenta all'Ufficio tributario sammarinese le suddette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo (in tre copie); 3. invia un esemplare delle fatture vistate al soggetto italiano. Il soggetto italiano, a sua volta, deve: 1. integrare la fattura ricevuta con l'imposta dovuta; 2. annotare il documento così integrato nel registro Iva acquisti e nel registro delle fatture emesse secondo il disposto degli artt. 23 e 25, D.P.R. 633/1972; 3. comunicare le avvenute annotazioni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, indicando il numero progressivo dei menzionati registri. Il D.M. 24 dicembre 1993 non prevede un limite temporale entro il quale l'operatore nazionale deve comunicare all'Ufficio gli estremi delle annotazioni effettuate. Tuttavia, con C.M. 30//E/1973 l'Amministrazione finanziaria ha affermato che le annotazioni devono essere comunicate entro 5 giorni. In merito, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, con il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (prot. 94908/2013), il nuovo modello di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di cui all'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122, che deve essere utilizzato dalle imprese italiane per comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate gli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino. Segue che non deve essere più inviata in modalità cartacea. A partire dagli acquisti annotati dal 1° gennaio 2014, deve essere effettuata la comunicazione relativa alle operazioni di acquisto con San Marino (art. 16, lett. c), D.M. 24 dicembre 1993), entro la fine del mese successivo a quello di registrazione utilizzando il modello polivalente.

OPERAZIONI di ACQUISTO con SAN MARINO EFFETTUATE dal 1° GENNAIO 2014

Dal 1° gennaio 2014

Cedente sammarinese emette fattura senza addebito di Iva
fig_2.gif (135 byte)

- cessionario italiano ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello delle annotazioni nei registri;
- con il modello polivalente "Comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva"

CESSIONI di BENI VERSO SAN MARINO

Per quanto riguarda le cessioni verso San Marino, si deve precisare che se le vendite di beni vengono effettuate:

  • verso operatori sammarinesi, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 633/1972, le cessioni di beni sono considerate non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9, D.P.R. 633/1972.
    L'art. 71, co. 1, D.P.R. 633/1972 sancisce, per le cessioni di beni e i servizi connessi effettuati nei confronti di soggetti sammarinesi - l'equiparazione alle operazioni di cessione all'esportazione, alle operazioni assimilate e ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali così come disciplinate negli artt. 8 e 9, D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, è prevista, per le cessioni in esame, la non imponibilità ai fini Iva come stabilita per le cessioni all'esportazione. Il regime generalizzato di "non imponibilità" sancito per le cessioni di beni a soggetti sammarinesi, dall'art. 71, co. 1, D.P.R. 633/1972 trova delle limitazioni nel D.M. 24 dicembre 1993. Le cessioni di beni verso operatori sammarinesi, in quanto assimilate alle esportazioni ex art. 8, D.P.R. 633/1972, continuano a concorrere alla formazione del plafond.
  • verso soggetti privati sammarinesi, le cessioni sono da assoggettare a Iva (sono, tuttavia, previste alcune deroghe per la cessione di mezzi di trasporto nuovi e per le vendite per corrispondenza).

L'art. 7, D.M. 24 dicembre 1993 prevede che "le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati sammarinesi, diverse da quelle indicate nei titoli quarto, quinto e sesto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto". Di conseguenza, le cessioni effettuate ad acquirenti privati sammarinesi, con delle eccezioni espressamente indicate nel Decreto, sono assoggettate all'Iva italiana.

Eccezioni

Gli artt. 19 e 20, D.M. 24 dicembre 1993 prevedono delle eccezioni alle regole sopra esposte.

Precisamente:

  • l'art. 19 prevede, per le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, individuabili in base alle indicazioni fornite dall'art. 38, co. 4, D.P.R. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427, il pagamento del tributo nel Paese di destinazione.
  • l'art. 20 prevede per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili con trasporto a carico del cedente, di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, nei confronti di soggetti privati, il pagamento dell'Iva nel Paese di destinazione.

REGIME IVA per la CESSIONE di BENI a SAN MARINO

Cessioni di beni a San Marino

Iva

A privati consumatori

Si applica l'imposta

A soggetti passivi Iva

Non imponibile Iva (art. 71, D.P.R. 633/1972)

Procedure operative

L'art. 1, D.M. 24 dicembre 1993 prevede che "gli operatori economici italiani i quali cedono beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino sono tenuti ad emettere, in quadruplice esemplare, la fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, nei termini stabiliti dall'articolo medesimo; tre di tali esemplari devono essere dall'emittente consegnati o spediti all'acquirente, che ne restituisce uno agli effetti di quanto stabilito ai successivi articoli 3, n. 3), e 4 del presente decreto".

La disposizione prevede che ogni qualvolta si verifichi una cessione di beni di un operatore italiano nei confronti di un operatore sanmarinese, l'emissione da parte del soggetto italiano della fattura in quattro copie. Tre copie emesse vanno consegnate o spedite all'acquirente che ne restituisce una al venditore. Nella fattura di vendita il cedente apporrà la propria partita Iva preceduta da "IT" e il codice identificativo del cliente preceduto dalle lettere "SM" e seguito da 5 numeri e la dicitura "Operazione non imponibile ex art. 71, D.P.R. 633/1972", articolo che tratta delle operazioni con San Marino (e con Città del Vaticano). Inoltre è costretto a emettere anche il Ddt in tre copie, due delle quali scorteranno la merce fino all'entrata nel Paese. Sulla copia restituita, in base all'art. 6, D.M. 24 dicembre 1993, sarà cura dell'ufficio tributario di San Marino appostare una marca non avente valore facciale.

N.B.: nel caso in cui il cedente, entro 4 mesi, non riceva la copia perforata e vidimata deve darne comunicazione sia all'Ufficio tributi di San Marino sia all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

L'operatore italiano può usufruire della non imponibilità relativamente alle cessioni di beni effettuate a operatori sammarinesi, a condizione che:

  • sia in possesso della fattura restituita (copia perforata e vidimata) dall'acquirente sammarinese;
  • abbia annotato a margine della registrazione della fattura l'avvenuta restituzione dell'esemplare vistato dall'Ufficio tributario sammarinese;
  • abbia presentato il modello Intra-1 bis riepilogativo delle cessioni per la sola parte fiscale. Questo adempimento si effettua nel solo caso in cui l'operatore italiano sia già obbligato alla presentazione dell'elenco riepilogativo relativo alle cessioni intracomunitarie, in quanto pone già in essere operazioni attive con altri Paesi comunitari (R.M. 23 aprile 1997, n. 83/E).

PRESTAZIONI di SERVIZI

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, è necessario fare una distinzione tra le cosiddette "prestazioni generiche" disciplinate ai fini della territorialità dall'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972 e quelle richiamate nei successivi artt. 7-quater e 7-quinquies. Questa distinzione si rende necessaria perché l'art. 6, D.P.R. 633/1972, stabilisce due diversi criteri di esigibilità dell'imposta. Per le prestazioni di servizi "generiche", l'art. 6, co. 6, D.P.R. 633/1972, prevede infatti che si considerino effettuate al momento della loro ultimazione ovvero se di carattere continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Ad ogni modo se anteriormente è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si considera effettuata limitatamente all'importo pagato alla data del pagamento. Quanto alle restanti prestazioni non vale la data di ultimazione, ma soltanto la data in cui sono effettuati i pagamenti, nel qual caso le prestazioni si considerano effettuate per il corrispettivo pagato. Sulla base di queste distinzioni, per le prestazioni di servizi cosiddette generiche di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, l'attuale formulazione dell'art. 21 prevede che il committente si autofatturi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, vale a dire la data di ultimazione della prestazione o del suo pagamento (per la quota parte versata). Quanto all'annotazione sul registro delle fatture emesse l'art. 23, co. 1, D.P.R. 633/1972 prevede che per le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter, questa debba essere effettuata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione. Per le restanti prestazioni, non sono previsti differimenti; pertanto, l'autofattura deve essere emessa entro il giorno in cui è effettuato il pagamento, a nulla rilevando la data di ultimazione. Per entrambe le categorie, l'annotazione nel registro degli acquisti, così come previsto dall'art. 25, co. 1, D.P.R. 633/1972 deve essere effettuata, antecedentemente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta che deve essere esercitato ai sensi dell'art. 19, co. 1, D.P.R. 633/1972 entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla data di effettuazione dell'operazione. Da tenere ben presente che la possibilità di integrare la "fattura sammarinese" da parte del committente operatore economico stabilito in Italia, richieda come quest'ultimo ne sia già materialmente in possesso nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, diversamente dovrà sempre provvedere ad autofatturarsi. In tema di fatturazione e registrazione delle operazioni attive nei confronti di operatori economici sammarinesi, giova innanzitutto ricordare due novità introdotte dal D.L. 216/2012, che, interessando la generalità delle prestazioni di servizi disciplinate dagli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972, coinvolgono anche le prestazioni di servizi con San Marino: l'obbligo, con effetto dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, di emissione della fattura anche per le operazioni attive non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies (nuovo co. 6-bis, art. 21, D.P.R. 633/1972); la concorrenza delle operazioni attive non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies alla formazione del volume d'affari ai fini Iva.

Va precisato inoltre che, l'ammontare delle prestazioni di servizi relative non soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, pur rientrando dal 2013 nel computo del volume d'affari, non deve essere considerato ai fini della determinazione del plafond degli esportatori abituali. Le prestazioni di servizi "generiche" (per le quali cioè non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità), rese a soggetti passivi italiani si considerano territorialmente rilevanti nel Paese del committente.

COMMITTENTE OPERATORE SAMMARINESE (TASSAZIONE in SAN MARINO)

- L'operatore nazionale emette fattura fuori campo Iva ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972.
- Non occorre presentare il Mod. Intra servizi.

Per converso, continuano ad essere assoggettati a imposizione nel territorio dello Stato, se forniti da soggetti passivi italiani, i servizi prestati a privati (tassazione nel Paese del prestatore).

SERVIZI GENERICI COMMITTENTE OPERATORE ITALIANO (TASSAZIONE in ITALIA)

- L'operatore nazionale emette autofattura ex art. 17, co. 2, DPR 633/1972, assoggettata a imposta (o non imponibile o esente a seconda del caso specifico).
- Non occorre presentare il Mod. Intra servizi.

Tale regola generale, contenuta nell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, subisce alcune deroghe: 7-quater, D.P.R. 633/1972. A prescindere dal luogo di stabilimento del committente, si considerano effettuale nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni: servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili (territorialmente rilevanti nel luogo di ubicazione dell'immobile);  trasporto di passeggeri (territorialmente rilevanti in Italia per la parte percorsa in Italia);  ristorazione e catering (territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione della prestazione); locazione, leasing e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto (territorialmente rilevanti nel luogo in cui il mezzo è stato messo a disposizione dell'utilizzatore se l'utilizzo avviene all'interno della Ue, ovvero in Italia se i veicoli sono stati messi a disposizione al di fuori della Ue e sono utilizzati in Italia). 7-quinquies, D.P.R. 633/1972. Le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese le fiere e le esposizioni e le relative prestazioni accessorie, sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui sono materialmente svolte; 7-sexies, D.P.R. 633/1972. Prestazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, quali: -- intermediazioni in nome e per conto del cliente (territorialmente rilevanti nel luogo di effettuazione dell'operazione intermediata); -- trasporto di beni (i trasporti intracomunitari sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi iniziati, i trasporti non intracomunitari sono territorialmente rilevanti per la parte percorsa in Italia); -- lavorazioni su beni mobili e operazioni accessorie ai trasporti (territorialmente rilevanti nel luogo di esecuzione della prestazione); -- locazione, leasing e noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto (territorialmente rilevanti nel luogo di stabilimento del prestatore comunitario se l'utilizzo avviene all'interno della Ue, ovvero in Italia se il prestatore è stabilito al di fuori della Ue ed i mezzi sono utilizzati in Italia); -- e-commerce diretto (territorialmente rilevante in Italia se il committente è domiciliato in Italia ed il prestatore è stabilito al di fuori della Ue); -- telecomunicazione e teleradiodiffusione (territorialmente rilevanti in Italia se il prestatore è ivi stabilito ed il committente è residente/domiciliato nella Ue ed i servizi sono utilizzati nella UE, ovvero anche se il prestatore è extracomunitario, ma l'utilizzo avviene in Italia. 7-septies, D.P.R. 633/1972. Prestazioni effettuate nei confronti di privati consumatori extracomunitari che non si considerano territorialmente rilevanti in Italia: -- prestazioni relative a concessioni, licenze, diritto d'autore; -- prestazioni pubblicitarie; -- prestazioni di consulenza e assistenza tecnica, nonché di elaborazione e fornitura di dati; -- prestazioni bancarie, finanziarie e assicurative; -- prestazioni di messa a disposizione del personale; -- prestazioni di locazione, leasing e noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto; -- prestazioni relative al gas e all'energia elettrica; -- prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione (escluse quelle utilizzate nel territorio dello Stato); -- prestazioni di servizi prestate in via elettronica; -- prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitare le attività o diritti di cui ai punti precedenti.

N.B.: le prestazioni di servizi rese o ricevute da operatori sammarinesi non devono essere riepilogate nei Mod. Intrastat relativi ai servizi.

OPERAZIONI con SAN MARINO

Operazione

Esigibilità dell'imposta

Assolvimento dell'imposta

Prestazioni ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972

Ultimazione prestazione

Autofattura ovvero integrazione fattura del prestatore se pervenuta entro la data di ultimazione e annotazione nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data di ultimazione della prestazione, l'annotazione nel registro degli acquisti deve essere effettuato entro il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione (presentazione dichiarazione annuale Iva del secondo anno successivo all'effettuazione dell'operazione).

Prestazioni ex artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972

Pagamento

Autofattura ovvero integrazione fattura del prestatore se pervenuta entro la data di pagamento e annotazione nei successivi 15 giorni con riferimento al mese di emissione nel registro delle fatture emesse, l'annotazione nel registro degli acquisti deve essere effettuato entro il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione (presentazione dichiarazione annuale Iva del secondo anno successivo all'effettuazione dell'operazione).

MODELLI INTRASTAT e VENDITE a SAN MARINO

Per le cessioni di beni nei confronti di operatori economici sammarinesi, l'obbligo di presentazione del modello Intra 1-bis sorge solo nel caso in cui lo stesso operatore nazionale abbia effettuato, oltre a cessioni verso San Marino, anche cessioni verso altri Stati membri, anche se non nello stesso periodo di riferimento in cui ha effettuato le vendite a San Marino. L'operatore italiano che abbia effettuato esclusivamente cessioni di beni verso San Marino, senza mai aver effettuato cessioni intracomunitarie, non è invece tenuto a presentare il modello (R.M. 83/E/1997). Le prestazioni di servizi rese ad operatori economici sammarinesi, invece, non devono mai essere riepilogate nei modelli. La periodicità di presentazione del modello Intra 1-bis è determinata in relazione all'ammontare delle cessioni intracomunitarie effettuate l'anno precedente, senza considerare le cessioni verso San Marino.

COMUNICAZIONE cd. "BLACK LIST"

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio, n. 45, il D.M. 12 febbraio 2014 recante disposizioni in merito all'esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list. In particolare si precisa che, riguardo alle operazioni poste in essere con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la comunicazione delle operazioni black list. Tenendo presente che l'esclusione ha effetto a decorrere dal 24 febbraio 2014, la comunicazione relativa al mese di gennaio andava comunque inviata entro il 28 febbraio 2014.
 

SINTESI

Repubblica di San Marino

fig_1.gif (122 byte)

Non fa parte del territorio comunitario

- le cessioni di beni, effettuate nei confronti operatori economici sammarinesi provvisti di codice identificativo Iva, vengono assimilate alle esportazioni ex art. 8, D.P.R. 633/1972, e beneficiano del regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 633/1972;
- le prestazioni di servizi "generiche", effettuate nei confronti operatori economici sammarinesi provvisti di codice identificativo Iva, si considerano territorialmente rilevanti nel Paese del committente, ai sensi dell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di privati consumatori sammarinesi, devono essere assoggettate ad Iva, fatta eccezione per le cessioni:

- di mezzi di trasporto "nuovi" ex art. 38, co. 4, D.L. 331/1993;
- di beni per corrispondenza in base a cataloghi e simili (cd. "vendite per corrispondenza").

- Dal 1° gennaio 2014 fig_1.gif (122 byte)Comunicazione telematica con il modello polivalente per gli acquisti da San Marino senza addebito d'imposta.

- Dal 24 febbraio 2014 fig_1.gif (122 byte)Non più obbligo di redigere la comunicazione black list.