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Venerdì, 13 Giugno, 2014
Scomputo ritenute Irpef

I lavoratori autonomi, i soggetti esercenti attività di intermediazione e le imprese (in tale ultimo caso limitatamente ad alcuni tipi di attività) subiscono sulle fatture emesse ai soggetti Iva una ritenuta Irpef che deve essere versata all'erario da parte del cliente/committente. Tali ritenute devono poi essere certificate dal sostituto di imposta, per poi essere scomputate in dichiarazione annuale, trattandosi di un acconto sulle imposte dovute. Puntualmente, però, in questo periodo ci si rende conto che la certificazione non è pervenuta dal cliente.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/2009 ha chiarito che il contribuente può comunque essere legittimato allo scomputo delle ritenute purché sia in grado di documentare di aver subito la trattenuta. La prova può essere alternativamente fornita tramite contemporanea esibizione sia della fattura e sia del compenso effettivamente percepito. Va così dimostrato che le somme incassate siano corrispondenti al netto fatturato, assoggettate, cioè, alla ritenuta prevista per legge. È inoltre richiesta l’esibizione di una dichiarazione sostitutiva accompagnatoria, con la quale il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente a una o più fatture specificamente individuate, a fronte delle quali non vi è stato alcun ulteriore pagamento da parte del sostituto. Secondo l'Agenzia, tale dichiarazione sostitutiva assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto, rilevando la stessa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

 

L’interpretazione estensiva offerta dall’Agenzia incontra limitazioni nei casi di pagamento in contanti: non è possibile, in tale ipotesi, produrre la documentazione bancaria attestante l'incasso. Una possibile soluzione, potrebbe ravvisarsi nell'integrazione della dichiarazione sostitutiva, con le indicazioni del metodo di pagamento e delle somme percepite.