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Martedì, 4 Aprile, 2017
Scomputo delle ritenute d’acconto subite

Il Dl 193/2016 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2017) ha previsto che, in relazione ai redditi tassati per competenza, per le:

  • ritenute relative a provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari
  • ritenute relative a importi corrisposti dal condominio all’appaltatore
  • ritenute operate dagli istituti di credito sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

le ritenute stesse possono venire scomputate, a scelta del contribuente, nel periodo d’imposta di competenza dei redditi o alternativamente nell’annualità nella quale le ritenute stesse sono state operate; quindi per le ritenute operate nel periodo successivo a quello di competenza del provento, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente potrà scegliere tra le seguenti alternative:

- scomputo dall’imposta relativa all’annualità di competenza dei redditi (principio di competenza);

- scomputo dall’imposta relativa all’annualità i cui le ritenute sono operate (principio di cassa).

 

Se le ritenute sono state trattenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, esse possono essere scomputate solo dall’imposta relativa al periodo nel quale vengono operate.

 

Resta in essere il disallineamento temporale tra la certificazione del sostituto di imposta e la dichiarazione dei redditi del sostituito, dato che mentre la dichiarazione del soggetto che subisce la ritenuta riporta i redditi dell’esercizio con le relative ritenute scomputate per competenza, la dichiarazione del sostituto è sempre relativa all’anno solare in cui la ritenuta è operata.