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Martedì, 1 Luglio, 2014
Sanzioni su errati versamenti IMU e TASI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 1/DF ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data di scadenza della prima rata, vale a dire il 16 giugno 2014, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti.

L'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative, sia alla determinazione stessa del tributo. Queste circostanze hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo.

Si ritiene, pertanto, applicabile l'art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale: "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".