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Giovedì, 5 Aprile, 2018
Rivalutazione partecipazioni e terreni detenuti da persone fisiche

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, e dei terreni edificabili, lottizzati e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche non in regime di impresa (si veda la ns. Circolare n. 89/2017 del 30/11/2017).

In merito alla normativa in oggetto, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 7037/2018 del 21/3/2018, che ha stabilito che, se il contribuente opta per la rivalutazione, predisponendo la perizia giurata e adempiendo al pagamento dell’imposta sostitutiva, è legittimato a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello periziato.

In tal caso, il valore rideterminato rappresenta quello normale di riferimento, mentre non è concesso all’amministrazione finanziaria di calcolare la plusvalenza sulla base della differenza tra il prezzo di cessione e il costo storico del bene, agendo come se la rivalutazione fosse nulla.

La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che la rivalutazione non può essere ritenuta inefficace qualora il corrispettivo di cessione sia inferiore al valore rivalutato; l’efficacia del procedimento è subordinata unicamente alla tempestiva redazione della perizia asseverata e al pagamento dell’imposta sostitutiva nei termini previsti dalla legge.

La normativa sull’affrancamento, appena prorogata dalla Legge di Bilancio, indica esclusivamente che il valore periziato è il valore minimo di riferimento, anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e in nessun modo prevede che al di sotto di quel valore la rivalutazione sia inefficacie.