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Martedì, 27 Gennaio, 2015
Ritenute d’acconto sulle prestazioni di ristrutturazione o riguardanti il risparmio energetico

La legge di Stabilità 2015 ha previsto l’incremento dal 4% all’8%  delle ritenute d’acconto sui ricavi relativi alle spese di ristrutturazione, riguardanti il risparmio energetico e per il bonus mobili.

L’applicazione della ritenuta nella nuova misura dell’8% sarà effettuata dagli istituti di crediti qualora il soggetto committente ordinerà alla banca di effettuare il relativo bonifico con l’intento di avvalersi delle detrazioni fiscali previste dall’art. 16-bis TUIR.

La decorrenza della misura dovrebbe essere relativa alle operazioni effettuate a partire dall’1/1/2015, rilevando a tal fine il momento in cui risulterà effettuato il pagamento. Infatti, il momento che assume rilievo, al fine di determinare la misura del prelievo è quello in cui viene effettuato il pagamento della somma dovuta.

La novità riguarda anche i professionisti laddove i compensi fatturati siano relativi ad interventi detraibili ai sensi dell’art. 16-bis TUIR.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questo caso il professionista non subisce l’applicazione della ritenuta d’acconto ordinaria pari al 20%.

L’eventuale credito che dovesse emergere dalla dichiarazione, contabilizzate le ritenute in oggetto, potrà essere utilizzato liberamente in compensazione verticale senza alcuna limitazione (IRPEF su IRPEF o IRES su IRES), mentre per le eventuali utilizzazioni orizzontali dovrà essere osservato il limite massimo di 15.000 euro.

Gli eventuali utilizzi (orizzontali) da effettuarsi oltre tale soglia richiederanno al contribuente l’apposizione del visto di conformità.