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Venerdì, 22 Aprile, 2016
Ritenute d’acconto – omesso versamento da parte del sostituto – omessa ricezione della certificazione – detraibilità
  1. La Ctr di Milano, sezione 49, con la sentenza 23/2016, ha chiarito che l’erario non può pretendere il pagamento della ritenuta da parte del soggetto che dimostra di avere subìto la ritenuta stessa, nel caso in cui il sostituto che ha operato la ritenuta non ha poi versato il relativo importo. L’articolo 35 del Dpr 602/1973 prevede l’iscrizione a ruolo del sostituito a titolo di coobbligato solidale se il sostituto non effettua le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito e non provvede al versamento. Dunque la responsabilità solidale esiste solo nel caso in cui il sostituto non solo omette di versare le ritenute, ma omette anche di effettuarle “a monte” sulle somme corrisposte al percipiente-sostituito. Se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente–sostituito ha incassato al netto delle ritenute subite, l’erario può agire solo verso il sostituto: come prevede l’articolo 4 del Dpr 322/1998, il sostituito ha diritto allo scomputo sulla base delle «ritenute operate». Chi percepisce le somme al netto della ritenuta operata, ma non versata dal sostituto è legittimato a detrarla, dato che in caso contrario subirebbe nella sostanza una doppia tassazione. Peraltro è la stessa Agenzia delle Entrate (risoluzione 68/E del 19/3/2009) ad ammettere che il contribuente è comunque legittimato allo scomputo, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta esibendo la fattura e la relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a provare l’importo effettivamente percepito, e fornendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari che i documenti attestanti il pagamento si riferiscono ad una fattura regolarmente contabilizzata.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un question time del 10/3/2016 in commissione Finanze alla Camera ha ribadito che il contribuente che non riceve la certificazione dal sostituto d’imposta, attestante il corretto versamento della stessa da parte del sostituto stesso, può comunque scomputare la ritenuta subita