titolo

Martedì, 24 Novembre, 2015
Riscossione – Decadenza dal beneficio della rateazione

La nuova disciplina sulla Riscossione (D.Lgs. 159/2015, si veda ns. circolare di ieri) prevede che il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione possa, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa, ottenere un nuovo piano di dilazione.

 

Il nuovo piano è concesso da Equitalia a condizione che, al momento della presentazione dell'istanza, siano integralmente saldate le rate del precedente piano che risultano scadute.

In tal caso, il nuovo piano potrà essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute di quello precedente.

 

E’ inoltre espressamente previsto che il contribuente che abbia ottenuto un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione delle somme oggetto di dilazione, possa evitare di versare le successive rate del piano di rateazione: al termine del periodo di efficacia della sospensione, il contribuente potrà riprendere il piano di dilazione a suo tempo accordato pagando le rate residue ovvero con una nuova dilazione sino ad un massimo di 72 rate (dovranno essere calcolati gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione dei pagamenti).

 

L’ottenimento da parte del contribuente, decaduto dal beneficio della rateizzazione, di un nuovo piano di rateazione consentirà al contribuente stesso di non essere considerato moroso nei riguardi di Equitalia; dunque di conseguenza esso potrà ottenere il DURC ovvero procedere alla compensazione dei crediti di imposta nel modello F24.