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Mercoledì, 6 Maggio, 2015
Riqualificazione di un atto ai fini dell'imposta di registro

Si segnala un’interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (n. 506/04/15, depositata il 6/3/2015), in cui viene stabilito il principio secondo cui la previsione contenuta nell’articolo 20 del Dpr 131/1986 che consente all’amministrazione finanziaria di applicare l’imposta di registro secondo l’intrinseca natura degli atti, non è suscettibile di applicazione estensiva; dunque una volta individuato l’esatto contenuto dell’atto ai fini dell’imposta di registro, è errata l’automatica trasposizione degli effetti ai fini delle altre imposte. Nel caso specifico un immobile veniva venduto a una società che, immediatamente, provvedeva a demolirlo e a ricostruirlo. L’agenzia delle Entrate riqualificava l’operazione come cessione di area edificabile sulla base del fatto che la società acquirente operava nel settore delle costruzioni, che il fabbricato preesistente presentava potenzialità edificatorie superiori a quelle del fabbricato stesso e che era stata già chiesta la concessione per la demolizione e la ricostruzione. La questione è molto dibattuta. L’articolo 20 del Dpr 131/1986 dispone, infatti, che ai fini dell’imposta di registro deve attribuirsi rilievo preminente alla natura intrinseca dell’atto e dei suoi effetti giuridici, vincolando l’interprete a privilegiare la sostanza sulla forma. In applicazione di questo principio, ciò che importa non è quindi quanto le parti hanno sottoscritto mediante i contratti conclusi, bensì cosa hanno effettivamente realizzato con il negozio giuridico adottato. Nel caso specifico, quindi, bisognava stabilire se la norma prevista nell’ambito dell’imposta di registro potesse essere estesa anche ad altre imposte e, in particolare, a quelle dirette. Nella fattispecie la Commissione regionale osserva che ai fini di una corretta interpretazione della norma non può farsi riferimento alla volontà delle parti ma solo alla condizione oggettiva del bene. Dunque, l’intenzione delle parti di demolire un edificio che insiste su un’area e procedere alla sua ricostruzione non giustifica la ripresa a tassazione della plusvalenza da parte dell’ufficio, come se si trattasse di area edificabile. Il potere concesso all’erario di reinterpretare la natura di un atto sulla base delle volontà delle parti è una norma specifica dell’imposta di registro e, come osserva la Commissione regionale, non è estensibile al regime di altre imposte.