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Lunedì, 24 Gennaio, 2022
Rinuncia retroattiva a canoni di locazione

con sentenza n. 41954, depositata il 30/12/2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che non sono opponibili all’amministrazione finanziaria gli accordi mediante i quali la parte locatrice di un contratto di locazione immobiliare rinunci retroattivamente alla maturazione del canone per un determinato periodo.

E’ il caso in cui, ad esempio a fronte delle difficoltà finanziarie del conduttore, il locatore concordi con il conduttore stesso la rinuncia, totale o parziale, dei canoni spettanti per un determinato periodo.

 

In particolare, la Corte di Cassazione ha specificato come la rinuncia non abbia valore ai fini fiscali nel caso in cui la registrazione dell’atto modificativo venga eseguita in data successiva a quella di riferimento dell’accordo di rinuncia.

 

Secondo l’articolo 2704 del Codice civile, gli effetti di tali intese non possono essere ritenuti validi nei confronti dei terzi prima che esse acquistino data certa mediante la registrazione; inoltre, ai sensi dell’articolo 1372 del Codice civile i contratti non hanno efficacia nei riguardi dei soggetti diversi dai contraenti, se non nei casi previsti dalla legge, e quindi, l’accordo successivo non può pregiudicare la pretesa impositiva dell’erario sui canoni maturati.

 

Dunque, secondo la Cassazione, anche qualora si proceda all’immediata registrazione dell’atto di rinuncia ai canoni di locazione, se la rinuncia è retroattiva, la stessa non può essere fatta valere nei confronti dell’erario.