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Venerdì, 10 Marzo, 2017
Rimborsi IVA

Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017, in vigore dal 3/12/2016 ha elevato da € 15.000 a € 30.000 il limite al superamento del quale è richiesta la garanzia per il rimborso del credito Iva. Dunque ora i rimborsi Iva di ammontare fino a € 30.000 sono eseguibili senza garanzia e senza altri adempimenti, in base alla sola presentazione del Modello Iva annuale o del Modello Iva TR (per i crediti relativi a periodi inferiori all’anno).

Il limite dovrebbe riferirsi all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso.

I rimborsi Iva oltre € 30.000 richiesti da soggetti non a rischio possono essere erogati senza garanzia se la dichiarazione annuale Iva o il modello Iva TR da cui emerga il credito sono munite di visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo se esistente) e sia rilasciata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla normativa e la regolarità contributiva.

Sono considerati soggetti a rischio (e quindi necessitano di garanzia per i rimborsi oltre € 30.000: a) i soggetti attivi da meno di due anni (diversi dalle start-up innovative); b) i soggetti ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ogni anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000; al 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000; all’1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000 se gli importi dichiarati superano € 1.500.000; c) i soggetti che richiedono il rimborso all’atto della cessazione dell’attività.

Infine, Il limite massimo del credito Iva rimborsabile con la procedura semplificata, in conto fiscale (pari a € 700.000), è stato elevato a € 1.000.000 per i subappaltatori con un volume d’affari composto per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto durante l’anno precedente. Qualora gli importi oggetto di richiesta di rimborso siano superiori a tali limiti o in caso di cessazione dell’attività o assoggettamento a procedure concorsuali, il rimborso è effettuato con la procedura ordinaria dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.