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Lunedì, 26 Gennaio, 2015
Rimborsi IVA – Novità

Il nuovo articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 ha previsto le seguenti novità in merito ai rimborsi IVA:

1) elevazione a 15.000 euro del limite entro il quale il rimborso è erogato senza garanzia;

2) introduzione, quale onere alternativo alla  prestazione di garanzia, per rimborsi di importo superiore, del visto di conformità sulla dichiarazione o istanza di rimborso accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti che:

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40 per cento; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;

b) non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

 

Le novità interessano sia i rimborsi annuali, sia quelli infrannuali, da richiedere attraverso l’istanza redatta sul modello TR, alla quale viene quindi esteso il visto.

 

Tali agevolazioni non sono applicabili ai seguenti contribuenti (che quindi dovranno in ogni caso prestare garanzia a fronte di rimborsi oltre i 15.000 Euro):

a) soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni;

b) soggetti ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento aventi determinati parametri.

c) soggetti che non utilizzano il “visto”, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

d) soggetti che richiedono il rimborso all’atto della cessazione dell’attività.