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Giovedì, 12 Novembre, 2015
Riforma sanzioni tributarie

Se da una parte il decreto sanzioni (si veda ns. circolare n. 87/205 di ieri), ha previsto l’aumento fino alla metà delle sanzioni per i contribuenti recidivi, dall’altra amplia le circostanze per cui è possibile chiedere e ottenere da parte del giudice tributario la riduzione fino alla metà delle sanzioni comminate nell’atto di accertamento, possibilità finora limitata solo al caso di eccezionali circostanze che rendessero evidente la sproporzione tra imposta accertata e penalità irrogata.

Il nuovo decreto elimina dalla norma la parola «eccezionali», ampliando quindi le ipotesi in cui è ammessa la riduzione delle sanzioni.

Quando dunque dovessero sussistere circostanze (anche non eccezionali) che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo contestata e la sanzione, in sede di impugnazione dell’atto, la difesa del contribuente potrà chiedere la riduzione al 50% della sanzione minima applicabile per la specifica violazione.

Alcuni esempi in cui la sproporzione, secondo la giurisprudenza, si può manifestare sono:

- fatture soggettivamente inesistenti (in cui la prestazione è stata effettivamente svolta, al prezzo indicato, ma la fattura emessa da soggetto diverso dal prestatore);

- omessi/tardivi versamenti, sanzionati nella misura proporzionale del 30%,;

- sanzione applicata in termini fissi (ad esempio, nei casi in cui la sanzione è da 258 a 2.065 euro).