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Mercoledì, 11 Novembre, 2015
Riforma sanzioni tributarie

Una delle principali novità contenute nel decreto sanzioni (D.Lgs. 158/2015 – si veda ns. circolare 66/2015 del 22/9/2015), che dovrebbe secondo lo schema di Legge di Stabilità 2016 entrare in vigore l’1/1/2016, anziché l’1/1/2017, come inizialmente previsto, è la previsione dell’aumento fino alla metà delle sanzioni per i contribuenti che, nei tre periodi di imposta precedenti, abbiano commesso la stessa violazione; si prevede dunque l’applicazione automatica dell’aumento delle sanzioni in caso di recidiva quando finora la Legge prevedeva per l’ente accertatore la possibilità (e non l’obbligo) di comminare una sanzione aumentata fino alla metà nei confronti di quei contribuenti che nei tre anni precedenti avessero commesso un’altra violazione della stessa natura.

Dunque per portare (ad esempio) una sanzione dal 100% al 150% sarà sufficiente che la stessa violazione venga commessa in un arco temporale di almeno quattro anni; inoltre, la recidiva potrebbe operare anche ove la violazione derivi da accertamenti presuntivi, come quelli basati sul redditometro, sugli studi di settore o sulle percentuali di ricarico.
Per evitare la contestazione della recidiva e quindi l’aumento del peso delle sanzioni, il contribuente potrebbe aderire all’accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale oppure usufruire del ravvedimento operoso anche con riferimento ad un solo atto impositivo.