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Mercoledì, 28 Ottobre, 2015
Riforma del sistema sanzionatorio tributario penale

In data 22/10/2015 è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio tributario penale (si veda la ns. circolare n. 64/2015 del 25/9/2015); come già scritto, è previsto, in generale, un inasprimento delle condotte fraudolente  un alleggerimento di quelle ritenute meno gravi.

In particolare, come risulta da una ricerca pubblicata su “Il Sole 24 Ore”, vi sono fattispecie che rappresentavano reato e che sono ora depenalizzate, che si possono così sintetizzare:

- Non è più reato la dichiarazione infedele di imposte dirette e/o Iva se l'imposta evasa è inferiore o uguale ai 150mila euro. In precedenza era prevista la reclusione da 1 a 3 anni al superamento di 50mila euro di imposta evasa.

- Non è più reato la dichiarazione infedele di imposte dirette e/o Iva per qualunque importo se basata su costi indeducibili ma esistenti. In precedenza era prevista la reclusione da 1 a 3 anni al superamento di 50mila euro di imposta evasa.

- Non è più reato la omessa presentazione della dichiarazione di imposte dirette e/o Iva se l'imposta evasa non supera i 50mila euro. In precedenza era prevista la reclusione da 1 a 3 anni al superamento di 30mila euro di imposta evasa.

- Non è più reato la dichiarazione infedele e l’omessa presentazione anche con imposta evasa superiore alle nuove soglie se è avvenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza del controllo. In precedenza era prevista unicamente la riduzione di 1/3 della pena.

- Non è più reato l’omesso versamento di ritenute fino a 150mila euro e di Iva fino a 250mila euro. In precedenza era prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni al superamento di 50mila euro.

- Non è più reato l’indebita compensazione (salvo crediti inesistenti) fino a 150mila euro. In precedenza era prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni al superamento di 50mila euro.

- Non è più reato l’omesso versamento e l’indebita compensazione (salvo crediti inesistenti) anche superiori alle nuove soglie se le somme sono state versate all'erario prima dell'apertura del dibattimento. In precedenza era prevista unicamente la riduzione di 1/3 della pena.