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Venerdì, 25 Settembre, 2015
Riforma del sistema sanzionatorio tributario penale

La nuova disciplina sul sistema sanzionatorio tributario penale, che entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto approvato in via definitiva il 22/9/2015, può essere così sintetizzata nei suoi punti cardine:

 

- è previsto, in generale, un inasprimento delle condotte fraudolente (sono previste pene più severe per l’omessa presentazione della dichiarazione, l’occultamento o distruzione di scritture contabili e l’indebita compensazione di crediti inesistenti; è introdotto il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta) e un alleggerimento di quelle ritenute meno gravi (quali ad esempio quelle relative al mancato versamento di importi dichiarati);

- per la omessa dichiarazione, la pena viene aumentata: si passa dalla reclusione da un 1 a 3 anni alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. La soglia di punibilità viene innalzata da 30.000 a 50.000 Euro;

- è introdotto il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta punito, con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni, per chiunque non presenta, essendovi tenuto, il modello 770, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro.

- è innalzata la soglia di punibilità della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; risponderà del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, quando, congiuntamente, l’imposta evasa è superiore, per ciascuna imposta, a 30.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti a imposizione è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1,5 milioni di Euro ovvero l’ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta stessa o comunque a 30.000 euro;

 

 

- per quanto riguarda la contestazione di dichiarazione infedele, la soglia di punibilità viene innalzata a 150.000 Euro e l’imponibile a 3 milioni di Euro. Non si tiene conto della non corretta classificazione dell’inerenza, della competenza o della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dai casi precedenti non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette;

- l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punita con la reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni;

- è inasprita la sanzione per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (ora da diciotto mesi a sei anni, rispetto alla previgente sanzione da sei mesi a cinque anni);

- è aumentata la soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA (le nuove soglie sono rispettivamente 150.000 e 250.000 Euro);

- i beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, potranno essere affidati in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative.

- è prevista la confisca dei beni in caso di condanna per un reato previsto dal D.Lgs. n. 74/2000;

- è disposta la non punibilità penale nel caso del pagamento del debito tributario prima del dibattimento, per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell’IVA; in caso di pagamento del debito per gli altri reati le pene sono diminuite fino alla metà (finora la riduzione era fino a un terzo) e non si applicano le pene accessorie e le circostanze aggravanti.