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Martedì, 26 Aprile, 2022
Riapertura termini rivalutazione partecipazioni e terreni

Nella ns. Circolare n. 15/2022 del 28/2/2022 abbiamo segnalato che il D.L. 17/2022 (c.d. Dl “Energia”) ha previsto la riapertura dei termini per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, e dei terreni edificabili, lottizzati e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche non in regime di impresa.

 

Tale normativa, a partire dall’originario disposto (Legge 448/2001) ha avuto innumerevoli proroghe e riproposizioni (da ultimo quella scaduta nel 2021).

La normativa permette di affrancare il valore corrente di quote e terreni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva sul valore come rideterminato, ai fini dell’abbattimento della plusvalenza conseguita a seguito della loro eventuale cessione a titolo oneroso.

La normativa si applica alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, qualificate e non, ed ai terreni edificabili, lottizzati e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche non in regime di impresa alla data dell’1/1/2022.

 

La Legge di conversione del predetto decreto ha prorogato il termine entro il quale il valore rideterminato deve risultare da perizia giurata; il citato termine, inizialmente previsto per il 15/6/2022, è ora prorogato al 15/11/2022.

 

Dunque entro il 15/11/2022 (e non entro il 15/6/2022) dovrà essere pagata l’imposta sostitutiva, che rimane pari alla previsione iniziale e incrementata rispetto alla precedente versione:

  • 14% per le partecipazioni qualificate;
  • 14% per le partecipazioni non qualificate;
  • 14% per i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, i diritti edificatori, e i fabbricati da demolire, in quanto parificati alle aree edificabili.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può anche essere rateizzato, in un massimo di tre anni, con interessi.

 

Chi si avvale dell’affrancamento può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni o, in alternativa, chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.

Si segnala ancora che la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E/2015 ha evidenziato che può essere assunto come valore iniziale quello determinato sulla base della perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla cessione, attesa l’assenza di limitazioni di legge in proposito, mentre la sentenza della Corte di Cassazione n. 7037/2018 del 21/3/2018 ha stabilito che, se il contribuente opta per la rivalutazione, predisponendo la perizia giurata e adempiendo al pagamento dell’imposta sostitutiva, è legittimato a vendere il bene anche ad un prezzo inferiore a quello periziato (si veda in proposito la ns. Circolare n. 26/18 del 5/4/2018).