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Giovedì, 8 Gennaio, 2015
Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti da persone fisiche

Con l’approvazione della “Legge di Stabilità 2015” (comma 625), si riaprono i termini per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche; tale normativa, a partire dall’originario disposto (Legge 448/2001) ha avuto innumerevoli proroghe e riproposizioni (da ultimo quella scaduta al 30/6/2014). La novità, rispetto alle versioni precedenti, è il raddoppio della misura dell’imposta sostitutiva.

 

La normativa permette di affrancare il valore corrente di quote e terreni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva sul valore come rideterminato, ai fini dell’abbattimento della plusvalenza conseguita a seguito della loro eventuale cessione a titolo oneroso.

 

La nuova normativa si applica alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati ed ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche alla data dell’1/1/2015.

 

Il valore rideterminato deve risultare da perizia redatta e giurata entro il 30/6/2015, ed entro tale data deve essere pagata l’imposta sostitutiva, pari a:

  • 8% per le partecipazioni qualificate (superiori al 25% del capitale sociale);
  • 4% per le partecipazioni non qualificate (inferiori al 25% del capitale sociale);
  • 8% per i terreni edificabili ed a destinazione agricola.

 

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può anche essere rateizzato, in un massimo di tre anni.