Con l’approvazione della “Legge di Stabilità 2015” (comma 625), si riaprono i termini per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche; tale normativa, a partire dall’originario disposto (Legge 448/2001) ha avuto innumerevoli proroghe e riproposizioni (da ultimo quella scaduta al 30/6/2014). La novità, rispetto alle versioni precedenti, è il raddoppio della misura dell’imposta sostitutiva.
La normativa permette di affrancare il valore corrente di quote e terreni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva sul valore come rideterminato, ai fini dell’abbattimento della plusvalenza conseguita a seguito della loro eventuale cessione a titolo oneroso.
La nuova normativa si applica alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati ed ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche alla data dell’1/1/2015.
Il valore rideterminato deve risultare da perizia redatta e giurata entro il 30/6/2015, ed entro tale data deve essere pagata l’imposta sostitutiva, pari a:
Il pagamento dell’imposta sostitutiva può anche essere rateizzato, in un massimo di tre anni.