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Mercoledì, 30 Settembre, 2015
"Reverse Charge" (inversione contabile)

A partire dal I° gennaio 2017, entreranno in vigore le nuove norme sanzionatorie relative alle operazioni in inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

La sanzione ordinaria, dal 90% al 180% dell’imposta evasa, si applicherà solo per le fattispecie in cui le violazioni compiute creeranno un effettivo danno erariale, ovvero nei casi in cui il puntuale adempimento degli obblighi connessi al meccanismo dell’inversione contabile avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito ai fini Iva (ovvero in tutti i casi in cui il cliente non risulti legittimato, per ragioni di carattere soggettivo od oggettivo a computare in detrazione l’Iva a credito).

Sarà al contrario prevista una sanzione fissa (da un minimo di 250 Euro a un massimo di 10.000 Euro) in tutte le ipotesi in cui l’Iva è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge, così come, viceversa, in tutti quei casi in cui è stata utilizzata l’inversione contabile quando invece l’operazione avrebbe dovuto essere soggetta all’assolvimento ordinario dell’imposta.

Nessuna riduzione sanzionatoria verrà però accordata quando l’errore è il frutto di un disegno fraudolento del contribuente, nel qual caso si applicherà la sanzione più grave prevista nella misura dal 90 al 180 per cento dell’imposta dovuta.

"Reverse Charge" (inversione contabile) | Studio Associato Manazza Putortì

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