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Venerdì, 29 Novembre, 2024
Reverse charge

abbiamo trattato l’argomento in oggetto nelle ns. circolari n. 67/2015 del 30/9/2015, n. 46/2016 del 10/5/2016 e n. 48/2017 dell’1/6/2017.

Il sistema sanzionatorio in oggetto è stato modificato dal D.Lgs. 87/2024, variando l’articolo 6, commi da 9-bis a 9-ter, D.Lgs. 471/1997.

Sarà quindi prevista una sanzione amministrativa compresa fra 500 e 10.000 euro per il cessionario o il committente che omette gli adempimenti connessi all’inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972, nonché degli articoli 34, comma 6, 74, commi 7 e 8, 46, comma 1, e 47, comma 1, dello stesso decreto. Se oltre a non porre in essere il meccanismo del reverse charge, non si registra la fattura in contabilità generale, la sanzione è pari al 5% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente agli obblighi di fatturazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario non informi l’AdE entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, provvedendo all’emissione della fattura o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.

I commi 9-bis1 e 9-bis2, dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, invece, non sono stati interessati dalla riforma, pertanto, se:

  • l’operazione doveva essere documentata mediante reverse charge, ma il cedente addebita l’imposta, il cessionario, fermo restando il diritto alla detrazione, è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10.000 euro. Il fornitore e il cliente sono solidamente responsabili del pagamento della sanzione;
  • l’imposta doveva essere addebitata dal cedente, ma erroneamente viene applicato il reverse charge, il cedente non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro. Fornitore e cliente sono solidamente responsabili del pagamento della sanzione. Resta fermo per l’acquirente il diritto alla detrazione.

 

Nel caso in cui il cessionario applichi l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, viene previsto che in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato nelle liquidazioni dell’imposta sia la detrazione operata, fermo restando per il contribuente il diritto a recuperare l’imposta eventualmente detratta mediante nota di variazione in diminuzione o richiesta di rimborso.

 

Infine, se il contribuente applica l’inversione contabile in riferimento ad una fattura emessa per operazioni inesistenti, si applica la sanzione:

  • in linea generale, pari al 5% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro;
  • se al corrente della frode fiscale, sanzione pari al 70% dell’imposta.