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Giovedì, 1 Giugno, 2017
Reverse charge

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 16 dell’11/5/2017 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazioni in materia di reverse charge, facendo riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015 (si vedano le ns. circolari n. 67/2015 del 30/9/2015 e n. 46/2016 del 10/5/2016).

Anche se le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal’1/1/2016, la Circolare chiarisce che, per il principio del favor rei, le stesse si applicano anche per le violazioni commesse fino al 31/12/2015 (ovviamente a meno che non siano relative a atti resi definitivi prima della predetta data).

La Circolare affronta i diversi casi che si possono presentare:

  • Errata applicazione dell’Iva nel modo ordinario anziché mediante il reverse charge; se l’operazione rientra nel meccanismo del reverse charge ma per errore il cedente/prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva, nel caso in cui l’imposta sia stata assolta si applica la sanzione fissa da € 250 a € 10.000 per la quale sono responsabili in solido le due parti; è fatto salvo il diritto alla detrazione.
  • Errata applicazione dell’Iva con il reverse charge anziché nel modo ordinario; se l’imposta dev’essere assolta in via ordinaria ma è stata assolta irregolarmente con il meccanismo del reverse charge, si applica la sanzione fissa da € 250 a € 10.000 per la quale sono responsabili in solido le due parti; permane il diritto alla detrazione per il cessionario e il cedente/prestatore non è obbligato a versare l’Iva.
  • Errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti: se il meccanismo del reverse charge viene applicato ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano: infatti in sede di accertamento vengono espunti sia il debito che il credito d'imposta confluiti nella liquidazione periodica. Se però si tratta di operazioni inesistenti (e quindi di fatture false) si applica anche una specifica sanzione compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile con un minimo di € 1.000.