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Giovedì, 3 Marzo, 2016
Responsabilità penale dell’amministratore subentrante

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4631/2016 del 5/2/2016 stabilisce che, in caso di sostituzione dell’organo amministrativo di una società, il nuovo amministratore risponde del reato di omesso versamento dell’Iva anche se il debito è maturato in vigenza dell’incarico assunto da un altro soggetto.

Il nuovo amministratore è infatti tenuto a un controllo preventivo prima dell’accettazione della carica, poiché in assenza si espone volontariamente alla responsabilità penale

Si tratta di un orientamento consolidato; con riguardo alle società di capitali, la responsabilità penale è attribuita all’amministratore ovvero a chi rappresenta e gestisce l’ente. Tale soggetto è infatti tenuto a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario, adempiendo così agli obblighi conseguenti.

Chi subentra in sostituzione del precedente amministratore dopo la presentazione della dichiarazione, ma prima della scadenza prevista per il versamento dell’Iva, ai fini della commissione del reato (il 27 dicembre dell’anno successivo), è tenuto a un obbligo di controllo della condotta precedente.

Qualora ometta tale verifica, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.