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Lunedì, 5 Novembre, 2018
Regimi c.d. “forfetario”

La Legge di Bilancio 2019 prevedrà notevoli novità in relazione al c.d. regime forfetario introdotto dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014 e riservato alle persone fisiche che esercitano una attività di impresa o professionale:

  • Potranno applicare il regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno precedente, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.
  • Sarà ininfluente il costo dei beni strumentali, che nell’attuale regime non deve superare l’importo di 20mila euro e quello per i lavoratori dipendenti che, ad oggi, non deve essere superiore a 5mila euro annui.
  • Non sarà ostativa all’accesso al regime il percepimento, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30mila euro.
  • Resteranno invariati i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti al fine di determinare il reddito imponibile.
  • Verrà meno la previsione di singole fasce di reddito in quanto il limite di 65mila sarà valido per tutte le posizioni.
  • Resterà invariata l’imposta sostitutiva al 15% nonché la possibilità di dedurre dal reddito imponibile l’ammontare dei contributi versati nell’anno.
  • Sarà confermata l’applicazione, per il primo anno e i successivi quattro, dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% per le nuove attività.

Per quanto riguarda le cause ostative all’accesso al regime, dovrebbero essere introdotte le seguenti:

  • La partecipazione in società a responsabilità limitata, anche se non si sia esercitata l’opzione per la tassazione per trasparenza (nell’attuale formulazione è prescritto l’accesso a chi partecipi a società di persone, Srl trasparenti o enti associati).
  • Per coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro, è precluso l’accesso al regime nel caso in cui l’attività venga prevalentemente svolta nei confronti anche di uno dei datori di lavoro oppure nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.