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Giovedì, 17 Maggio, 2018
regime Iva dello split payment

La circolare 9/E del 7 maggio 2018 ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dello split payment (si vedano sull’argomento le ns. Circolari n. 1/2015 del 7/1/2015, n. 15/2015 del 4/2/2015, n. 32/2015 del 21/4/2015 e n. 35/2015 del 7/5/2015, n. 43/2017 dell’11/5/2017, n. 60/2017 dell’11/7/2017 e n. 86/2017 del 21/11/2017).

 

In particolare, viene chiarito che rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti i seguenti soggetti:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici;
  • le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra citati e dalle società soggette allo split payment;
  • le società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che:

  • in caso di partecipazioni intestate ad una fiduciaria, si deve valutare se il fiduciante sia o meno soggetto allo split payment per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria;
  • in caso di compensi ed onorari dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio (Ctu), liquidati dal giudice, è esclusa l'applicabilità dello split payment.

 

Infine l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai fini dell'individuazione dei nuovi soggetti rientranti nella scissione dei pagamenti sono presenti gli elenchi sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.