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Martedì, 11 Luglio, 2017
Regime dello “Split Payment”

Il decreto legge 24/4/2017 n. 50 ha previsto che dal 1° luglio 2017 il regime del c.d. “split payment” (si vedano le ns. Circolari n. 1/2015 del 7/1/2015, n. 15/2015 del 4/2/2015, n. 32/2015 del 21/4/2015 e n. 35/2015 del 7/5/2015 e da ultimo n. 43/2017 dell’11/5/2017) sia applicabile alla fatturazione nei confronti di:

enti e società appartenenti alla Pubblica amministrazione; società controllate da Presidenza del Consiglio, ministeri ed enti territoriali; società quotate inserite nell’indice FTSE MIB;

anche se effettuata da soggetti prima esonerati in quanto sui relativi servizi si applica la ritenuta alla fonte, quali lavoratori autonomi esercenti arti e professioni e imprese di agenzia e di intermediazione.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 27/6/2017, ha ufficializzato gli elenchi specifici delle predette pubbliche amministrazioni, enti e società, nei cui confronti, dal 1° luglio, sarà obbligatorio fatturare con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

 

L’individuazione di questi soggetti è periodica e continua, dato che entro il 20 ottobre di ciascun anno è compito del Mef rendere pubblico un elenco provvisorio, rispetto al quale le società possono, nel termine di 15 giorni, segnalare errori o incongruenze. L’elenco definitivo, emanato con decreto, entro il 15 novembre di ciascun anno, ha effetti a partire dall’anno successivo.

Se l’inclusione negli elenchi avviene in corso d’anno entro il 30 settembre, la disciplina dello split payment coinvolgerà le nuove società controllate e quotate, nei cui confronti sono effettuate operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo; se l'inclusione avviene dopo il 30 settembre, la fatturazione in split è rinviata al 1°gennaio del secondo anno successivo.

Se, al contrario, l’inclusione nell’indice FTSE MIB viene a mancare in corso d’anno, entro il 30 settembre continuerà ad applicarsi lo split payment alle fatture emesse fino al 31 dicembre dello stesso anno; dopo il 30 settembre, alle fatture emesse fino al 31 dicembre dell’anno successivo.