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Mercoledì, 8 Marzo, 2017
Regime della cedolare secca – mancata opzione in caso di proroga del contratto di locazione – mantenimento della validità

Il regime della “cedolare secca” consente ai possessori di immobili abitativi locati a uso abitativo (persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni), di optare per un regime di tassazione sostitutiva, in luogo dell’Irpef e delle imposte di registro e bollo dovute sulla locazione.

L’opzione per l’applicazione della cedolare secca deve essere effettuata in sede di registrazione del contratto di locazione o in sede di proroga del contratto (ovvero nelle annualità successive) ed esplica effetti per l’intera durata del contratto di locazione o della proroga, salvo revoca.

 

Il D.L. 193/2016 ha previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca non implica la decadenza dell’opzione, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

La nuova disposizione ha carattere procedurale e quindi trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del citato decreto legge 193/2016, sempreché si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l’opzione per la cedolare secca e il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente con l’applicazione del regime sostitutivo in esame.