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Venerdì, 12 Aprile, 2019
regime c.d. “forfetario”

nella nostra Circolare n. 23/2019 del 15/3/2019 avevamo segnalato in relazione al nuovo regime forfetario il permanere di numerose incertezze (si vedano sull’argomento anche le ns. Cicolari n. 72/2018, n. 69/2018, n. 5/2019 dell’11/1/2019 e, n. 13 del 6/2/2019). La circolare 9/E/2019 del 10/4/2019 fornisce chiarimenti su diversi dubbi interpretativi.

 

La Circolare ricorda che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Viene quindi chiarito che per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile (secondo cui sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, dunque nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

 

La Circolare in merito a quanto precede chiarisce che, in considerazione della pubblicazione della normativa solo il 31 dicembre 2018, qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa (dunque, nel caso, cedere le partecipazioni) entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020. Invece la sopraggiunta proprietà di partecipazioni per successioni o donazione in corso d’anno non compromette il regime forfetario purché le partecipazioni siano cedute entro l’anno stesso.

 

Per quanto riguarda la previsione per cui le S.r.l. o le associazioni controllate non debbano esercitare attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente, la Circolare chiarisce si deve fare riferimento alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.

 

 

 

 

La Circolare prosegue segnalando che la norma prevede che le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato.

Viene chiarito che la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta, fornendo il seguente esempio: si consideri un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018; lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.