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Venerdì, 15 Marzo, 2019
regime c.d. “forfetario”

in relazione al nuovo regime forfetario, previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (si vedano sull’argomento le ns. Cicolari n. 72/2018, n. 69/2018, n. 5/2019 dell’11/1/2019 e, n. 13 del 6/2/2019), permangono numerose incertezze, illustrate, tra l’altro, in un articolo de Il Sole 24 Ore dello scorso 11 marzo.

 

S.r.l. in liquidazione

Non è possibile accedere al regime nel caso in cui si possiedano quote di controllo (diretto o indiretto) in una S.r.l. che eserciti attività riconducibile a quella del contribuente.

Non è chiaro se il regime sia applicabile in caso di possesso di quote, con le predette caratteristiche, in società in liquidazione, che non possono iniziare nuove attività.

 

Partecipazioni in nuda proprietà

L’accesso al regime dovrebbe essere inibito anche nel caso di possesso della nuda proprietà di quote di controllo in S.r.l. che eserciti attività riconducibile a quella del contribuente, nonostante il reddito potenziale debba essere dichiarato solo dall’usufruttuario.

 

Società estere

Non è chiaro se il possesso di quote di società non stabilite in Italia impedisca l’applicazione del regime forfetario.

 

Prestazioni verso i datori di lavoro

Tra le cause inibenti al regime forfetario vi è lo svolgimento prevalente dell’attività nei confronti del soggetto che è stato datore di lavoro nei due precedenti periodi di imposta o nei confronti dell’attuale datore di lavoro. Considerato che la prevalenza va determinata facendo riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi, e che al momento dell’accesso al regime il contribuente non può essere a conoscenza se la condizione della prevalenza sarà o meno verificata, sarà necessario attendere la verifica dei ricavi o dei compensi al termine del periodo (31 dicembre). Se risultasse che l’attività nei confronti del datore di lavoro è stata prevalente, è dubbio se l’uscita dal regime forfetario si verifichi per l’anno successivo o già per l’anno in questione. La regola generale, che prevede l’accessibilità al regime in base ai dati dell’anno precedente, indurrebbe a ritenere corretta la prima ipotesi.

regime c.d. “forfetario” | Studio Associato Manazza Putortì

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