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Lunedì, 4 Febbraio, 2019
regime c.d. “forfetario” – possesso di quote di controllo in S.r.l.

in relazione al nuovo regime forfetario, previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (si vedano sull’argomento le ns. Cicolari n. 72/2018, n. 69/2018 e n. 5/2019 dell’11/1/2019), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti, rispondendo a domande poste durante l’evento Telefisco del 31/1/2019, organizzato da Il Sole 24 Ore.

 

Di seguito si riportano le risposte n. 43, 44 e 46, riguardanti il caso del possesso di quote di controllo in S.r.l., e il caso dell’uscita dal regime forfetario per superamento dei limiti.

 

n. 43 – Partecipazione di controllo in una Srl

D.: Il possesso di una partecipazione di controllo in una Srl che svolge attività riconducibile alla propria compromette il regime forfettario per l’anno 2019 se la partecipazione viene ceduta prima della fine del predetto anno o doveva essere non posseduta già al 1° gennaio 2019?

R.: Il c.57, dell’articolo 1 della legge 190/2014, come modificato dal c.9 dell’articolo 1 della legge 145/2018, prevede una serie di esclusioni dall’applicazione del regime, tra cui, alla lettera d), per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In relazione al caso prospettato, nessuna preclusione sussiste ad applicare il regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda a rimuovere preventivamente le cause ostative.

 

n. 44 – Partecipazione di controllo in una Srl

D.: Se un contribuente applica il regime forfettario dal 2015 e possiede una partecipazione maggioritaria in una Srl con attività riconducibile alla propria, perde il regime forfettario dal 1° gennaio 2019?

R.: Il c.57, dell’articolo 1 della legge 190/2014, come modificato dal c.9 dell’articolo 1 della legge 145/2018, prevede una serie di esclusioni dall’applicazione del regime, tra cui, alla lettera d), per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La causa inibente di cui alla l. d) del c. 57 in commento introduce un limite all’accesso legato al concetto di controllo diretto o indiretto, vietando pertanto l’accesso ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La presenza di tale causa inibente impedisce l’accesso al nuovo regime forfettario. Nel caso prospettato il soggetto dal 1 gennaio 2019 non può applicare il regime forfettario.

 

 

 

n. 46 - Uscita per superamento della soglia

D.: La legge di Bilancio 2019, nel prevedere l’ampliamento del regime forfettario fino a 65mila euro di ricavi o compensi, non sembra definire l’ipotesi di uscita dal regime agevolato nel caso in cui in corso d’anno il contribuente superi tale limite. Di conseguenza, un contribuente che dovesse conseguire ricavi o compensi al di sopra del limite sconterà ugualmente la tassazione con imposta sostitutiva al 15% e beneficerà di esoneri e semplificazioni amministrative o contabili previste?

R.: Il comma 54 dell’articolo 1 della legge 190/2014, come modificato dalla legge 145/2018, prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a Euro 65.000.

Il successivo comma 71 prevede che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54, ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

Perciò, nel caso in esame, la fuoriuscita dal regime si verificherà dall’anno successivo a quello di superamento della soglia.