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Venerdì, 11 Gennaio, 2019
regime c.d. “forfetario”

la Legge di Bilancio 2019 (si vedano sull’argomento le ns. Cicolari n. 72/2018 e n. 69/2018) ha previsto (articolo 1, commi 9-11 della Legge 30/12/2018, n. 145) notevoli novità in relazione al c.d. regime forfetario introdotto dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014 e riservato alle persone fisiche che esercitano una attività di impresa o professionale.

 

In particolare:

  • Possono applicare il regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno precedente, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.
  • E’ ininfluente il costo dei beni strumentali e quello per i lavoratori dipendenti.
  • Non è ostativo all’accesso al regime il percepimento, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30mila euro.
  • Sono invariati i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti al fine di determinare il reddito imponibile.
  • Viene meno la previsione di singole fasce di reddito in quanto il limite di 65mila sarà valido per tutte le posizioni.
  • E’ invariata l’imposta sostitutiva al 15% nonché la possibilità di dedurre dal reddito imponibile l’ammontare dei contributi versati nell’anno.
  • E’ confermata l’applicazione, per il primo anno e i successivi quattro, dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% per le nuove attività.

 

Per quanto riguarda le cause ostative all’accesso al regime, sono le seguenti:

  • La partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari.
  • Il controllo di società a responsabilità limitata, che esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte come professionista singolo o imprenditore individuale.
  • Per coloro che nel biennio precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro, è precluso l’accesso al regime nel caso in cui l’attività venga prevalentemente svolta nei confronti anche di uno dei datori di lavoro oppure nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

 

Da ultimo si segnala che, in caso di passaggio da un regime ordinario o semplificato al regime forfetario, deve essere effettuata una rettifica della detrazione dell’Iva relativa ai beni non ancora ceduti. Quindi nell’ipotesi di passaggio al regime forfetario dal 2019, nella dichiarazione Iva 2019 relativa al 2018 deve essere effettuata la rettifica dell’Iva detratta sui beni mobili ammortizzabili (per quinti, fino al quinto anno) e sugli eventuali beni immobili (per decimi, fino al decimo anno).