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Giovedì, 25 Settembre, 2014
Redditometro

Uno dei principi su cui si basa il nuovo accertamento sintetico (articolo 38 del Dpr 600/1973), o redditometro, è la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità del contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi.
Ciò è particolarmente penalizzante per gli investimenti patrimoniali i quali ragionevolmente vengono realizzati con l’accumulo del reddito avvenuto in un arco temporale più ampio.

La circolare 25/E del 6 /8/2014 dell’Agenzia delle Entrate ricorda che è prevista una fase preliminare della selezione dei soggetti a rischio per attivare il  redditometro, in cui la misura relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo di imposta è determinata dagli investimenti effettuati nell’anno (decrementati dei disinvestimenti), considerati solo per un quinto del loro ammontare.

Pertanto la quota riferita all’anno, che concorre alla determinazione del “valore di selezione”, è pari a un quinto dell'incremento netto riscontrato.

L’adozione di tale cautela permette una più attenta analisi per l’individuazione dei soggetti a maggior rischio. Quindi, per esempio, se il contribuente in un periodo d’imposta ha effettuato un investimento patrimoniale di 500mila euro e ha dichiarato un reddito di 200mila euro (superiore a un quinto di 500mila), senza ulteriori spese significative, non verrà selezionato per l’accertamento sintetico. Si sottolinea però come tale approccio valga solo in fase di selezione dei soggetti da accertare, e non nella successiva effettiva fase di accertamento.